Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la venticinquesima giornata di campionato.
Saranno squalificati: Kean della Juventus, Marchetti e Reca dello Spezia, Cristante della Roma e Marusic della Lazio.
Entrano invece nella lista dei diffidati Nuytinck (Sampdoria), Pessina (Monza), Piatek (Salernitana) e Zortea (Sassuolo).
Nel dettaglio ecco le decisioni:
Squalifica per due giornate effettiva di gara ed ammenda di 10.000€
Kean (Juventus): per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
Marchetti (Spezia): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.
Cristante (Roma): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Marusic (Lazio): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Reca (Spezia): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammende a carico di società
Ammenda di € 15.000 alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi ed una bottiglietta di plastica; per aver inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi; per aver infine, nel corso della gara, intonato un becero coro nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Il giudice sportivo ha inoltre integrato: letto il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Soc. Lazio al calciatore Osimhen ritiene necessario che la medesima Procura acquisisca elementi dai responsabili dell’ordine pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti cori.
Ammenda di € 10.000 alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000 alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000 alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno ed una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco ed un accendino nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000 alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.