Fantapazz News
Gestisci la tua lega su Fantapazz
Designazioni arbitrali
iannanto/news.fantapazz.com

Le decisioni del giudice sportivo dopo la trentunesima giornata

Tutte le decisioni del giudice sportivo in seguito alla trentunesima giornata di campionato. 11 giocatori, 5 società multate e gli strascichi del derby di Roma.

Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la trentunesima giornata di campionato.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

KRSTOVIC Nikola (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallograve di giuoco.

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NGONGE Cyril Jean (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERDAR Suat (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammende a carico di società

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Per quanto riguarda il derby tra Roma e Lazio

Il Giudice sportivo,
Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;

con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell’indagine aperta d’ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma);

delibera

di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l’ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva.

Vuoi scrivere per noi?

Leghe Fantacalcio