Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la trentaquattresima giornata di campionato.
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo saranno squalificati per un turno Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Maehle (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan).
Entrano nell`elenco dei diffidati: Pellegrini (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Carlos Augusto (Monza).
Nel dettaglio ecco le decisioni:
Gara Atalanta-Juventus
Considerando quanto rilevato dai collaboratori della procura federale sui cori becere ed insultanti di discriminazione razziale della curva atalantina nei confronti del calciatore della Juventus Vlahovic, il giudice sportivo delibera di sanzionare l’Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
Agudelo (Spezia): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Bronn (Salernitana): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Maehle (Atalanta): ammonito per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
Posch (Bologna): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Thiaw (Milan): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammende a carico di società
Ammenda di € 10.000 alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di gioco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per aver inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000 alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000 alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000 alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bottigliette semipiene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000 alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bottigliette semipiene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500 alla Soc. Monza per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.