Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la sesta giornata di campionato.
Ecco le decisioni:
Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammendo di €5.000
Fazio (Salernitana): per avere al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine.
Cuadrado (Juventus): per avere al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine.
Squalifica per una giornata effettiva:
Akpa Akpro (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.
Leao (Milan): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Igor (Fiorentina): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Milik (Juventus): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
Ruan (Sassuolo): per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
Ammende a carico di società
Ammenda di € 5.000 alla Soc. Cremonese per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica ed un bengala sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000 alla Soc. Juventus a titolo di responsabilità oggettiva, per un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose.
Ammenda di € 3.000 alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato 3 bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica ed semipiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000 alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.