Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, due fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dei vertici federali.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere, nel corso della gara, rivolto cori offensivi al presidente della squadra avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio del primo tempo.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ELMAS Eljif (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LUCCHESI Lorenzo (Monza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MALEN Donyell (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
ALLENATORI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00
SAMBADE CARREIRA JOSE’ (Como): per avere, al termine del primo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.
SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.






