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Le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata

Tutte le decisioni del giudice sportivo in seguito alla nona giornata di campionato. 3 giocatori, 1 allenatore e 7 società sanzionate.

Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata di campionato.

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo saranno squalificati per un turno di campionato Danilo D`Ambrosio del Monza, Luca Mazzitelli del Frosinone e Malick Thiaw del Milan.

Entrano nella lista dei diffidati Bani (Genoa), Gyomber (Salernitana), Kabasele (Udinese) e Magnani (Hellas Verona).

Sarà inoltre squalificato per una giornata l`allenatore della Roma José Mourinho.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

D’AMBROSIO Danilo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZITELLI Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

THIAW Malick (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Allenatori: Squalifica per una giornata effettiva di gara

DA COSTA SANTOS Nuno Luis (Roma): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al 55° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Ammende a carico di società

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 83/268

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell’Arbitro.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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