Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la terza giornata di campionato.
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, il difensore del Milan Oluwafikayomi Tomori è stato squalificato per una partita.
Squalifica per una giornata effettiva di gara
Tomori (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Ammende a carico di società
Ammenda di € 12.000 alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000 alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, al 52° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 53° del secondo tempo, lanciato due mazze di tamburo e due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, una delle quali colpiva un fotografo senza causargli conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000 alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000 alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000 alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500 alla Soc. Bologna per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500 alla Soc. Cagliari per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.