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Designazioni arbitrali
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Le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata

Tutte le decisioni del giudice sportivo in seguito alla nona giornata di campionato. 5 giocatori salteranno in decimo turno. 5 società sanzionate.

Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata di campionato.

Ecco le decisioni:

Squalifica per una giornata effettiva di gara più 5.000€ di ammenda

Ceccherini (Verona): per avere al 50° del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, inveito contro quest’ultimo mentre lo stesso veniva portato fuori dal terreno di gioco, generando così una situazione di tensione tra le panchine che sfociava in spinte reciproche con un calciatore avversario.

Radovanovic (Salernitana): per avere al 50° del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, uscendo di corsa dal terreno di gioco, raggiunto un calciatore avversario spingendolo, generando così una situazione di tensione tra le panchine.

Squalifica per una giornata effettiva:

Hjulmand (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

Amrabat (Fiorentina): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Hateboer (Atalanta): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

Ammende a carico di società

Ammenda di € 10.000 alla Soc. Salernitana per non avere impedito che un suo sostenitore, al 50° del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di gioco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente.

Ammenda di € 4.000 alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000 alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco 3 bicchieri semi pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000 alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000 alla Soc. Udinese per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco tre bicchieri pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000 alla Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.

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